Cosa si intende per nucleo familiare ai fini ISEE

Quadro A la composizione del nucleo familiare

Ai fini ISEE per nucleo familiare si intende quello compreso nello Stato di famiglia rilasciato da Comune di residenza del nucleo. Quindi, quello che conta è la residenza del nucleo. Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni.

Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli. Vediamo alcuni esempi:

Coniugi con diversa residenza anagrafica: situazioni particolari

La composizione del nucleo familiare riveste pertanto particolare importanza ai fini ISEE ed è disciplinata dall’art. 3 del DPCM 159/2013, il cui comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale il nucleo familiare ai fini ISEE del richiedente è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. In generale, in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

A tal fine, i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare; una volta effettuata tale scelta, il coniuge con residenza anagrafica diversa viene attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In sostanza, come confermato anche dalle istruzioni per la compilazione della DSU, considerato che i due coniugi risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE.

Nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

  • Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione, ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;
  • Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile;
  • Nel caso in cui uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • Quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della Legge n. 898/70, e successive modificazioni. Se è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della Legge n. 470/88, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

Figli minorenni e minori affidati

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore in affidamento temporaneo (art. 2 della Legge n. 184/83), disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.

La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU. Il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario. Tale minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé. Per il figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Figli maggiorenni non conviventi

Per il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori valgono le regole ordinarie (cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive). Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF. L’unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli: in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto. In tal caso, occorre che il genitore dichiarante acquisisca la volontà del figlio maggiorenne su quale stato di famiglia voglia prendere a riferimento: se quello del padre o quello della madre. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

Esempi:
Andrea, maggiorenne, vive da solo ma è a carico IRPEF dei genitori. Andrea fa parte del nucleo dei genitori. Roberto, maggiorenne, è coniugato con Barbara ed è a carico IRPEF dei genitori. Roberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Barbara. Raffaella, maggiorenne non coniugata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio.

Quando un figlio è considerato “a carico”?

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 ex art. 12, comma 2 del TUIR. Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU.

Convivenza anagrafica

La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo 5 del DPR n. 223/89. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione. Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, a meno che non siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte). Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante. Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Esempio:
Maria si trova in una casa famiglia con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza. Il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

Eventuale presenza di handicap

Nella compilazione della DSU è possibile andare ad identificare se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap. Questo, in quanto, il calcolo dell’ISEE terrà conto anche dello stato di handicap di soggetti appartenenti al nucleo familiare. Lo stato di handicap si dimostra attraverso una certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante l’handicap psicofisico permanente o l’invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa.

La compilazione del Quadro A

Nella tabella che costituisce la prima sezione del Quadro A devono essere indicati i dati dei componenti il nucleo familiare del dichiarante. In particolare, devono essere indicati, per ogni riga, i dati anagrafici di ogni singolo componente (iniziando dal dichiarante) e, nelle prime cinque colonne, i dati relativi al cognome, nome, codice fiscale, data di nascita e Comune o Stato estero di nascita.

Nella sesta colonna bisogna barrare una delle due caselle (tra “M” e “F”) indicanti il sesso del singolo componente inserito in ciascuna riga. Nella settima e ultima colonna “Assenza di reddito / patrimonio del minore” bisogna barrare la casella esclusivamente in caso di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU).

Nota bene: l’inserimento di questa indicazione è importante in quanto, per i componenti per i quali è stata barrata tale casella, non si dovrà compilare il relativo Modulo FC, se non per la sezione relativa alla disabilità (Quadro FC7), laddove ricorra, e, in tal caso, le sezioni relative all’anagrafica (Quadro FC.1, sezioni I e II).

Quadro A, seconda sezione: nuclei familiari con figli minorenni

In questa sezione vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si abbia diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. La sezione va compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare.

  • In particolare si deve barrare la prima casella solo se, nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro o di impresa, e ancora nel caso in cui, nello stesso periodo di riferimento, l’unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (nel 2022 l’anno di riferimento è il 2020). Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49, 50, 53 e 55 del TUIR;
  • Si deve barrare la seconda casella della stessa tabella, invece, quando il nucleo è composto esclusivamente da un solo genitore con figlio/i minorenne/i. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, tale casella deve essere barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni di seguito indicate:
    • Risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
    • Risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
    • Quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    • Quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    • Risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Precisazioni sulle condizioni sopra specificate

Se l’altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore. Le ipotesi relative alle due caselle di questa sezione, che determinano un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare mediante una maggiorazione della scala di equivalenza, possono coesistere ed in tal caso possono essere barrate entrambe le caselle. Non è ad ogni modo possibile un cumulo delle maggiorazioni.

Quadro A, terza sezione: nuclei familiari con almeno tre figli

È utile sapere che ai fini del valore dell’ISEE la presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica (ad esempio per la scala di equivalenza sono previsti dei valori crescenti per nuclei con minimo tre figli; altro esempio, nel caso in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione in presenza di almeno tre figli conviventi c’è una maggiore detrazione del canone per ogni figlio convivente a partire dal terzo). La presenza di tre o più figli va indicata nella seconda sezione “nuclei familiari con almeno tre figli”. In questa sezione devono essere indicati i figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge (il componente non deve necessariamente essere il dichiarante). Per i nuclei “aggregati” non si possono sommare i figli dei vari componenti.

Esempio:
Se Francesco ha due figli e la moglie di Francesco ne ha altri due, si può indicare nucleo con quattro figli. Giuseppe e Antonella, coniugati, hanno un figlio e tutti e tre vivono con Alberto, fratello di Giuseppe, che ne ha due che vivono insieme a loro. All’interno di questo nucleo ISEE composto da sei persone, si ha da una parte un componente ed il proprio coniuge con un figlio e dall’altra un altro componente che ne ha due. I rispettivi figli di Giuseppe e di Alberto non possono essere sommati. In questo caso pertanto la sezione non va compilata

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Se intendi trasferirti a lungo termine in un altro paese dell’UE e desideri praticarvi una professione regolamentata, dovrai richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali.

NB: Medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, ostetriche, dentisti, farmacisti, architetti e veterinari beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche.

Documenti richiesti

Insieme alla domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali occorre presentare i seguenti documenti:

  • prova della nazionalità
  • copia del certificato professionale (eventualmente con traduzione giurata)
  • prova dell’esperienza professionale (eventualmente con traduzione giurata)
  • prova dell’assenza di precedenti penali
  • certificato medico di idoneità
  • prova della capacità finanziaria
  • prova dell’assicurazione per la responsabilità professionale.

Iter della domanda

Una volta presentata la domanda con i documenti giustificativi, le autorità competenti:

  • devono accusarne ricevuta entro 1 mese (entro 1 settimana se hai diritto di fare domanda utilizzando la tessera professionale europea). In caso di problemi con il fascicolo, potrebbero volerci fino a 4 mesi per avere una risposta
  • sono tenute a comunicare il costo della procedura
  • possono richiedere documenti aggiuntivi
  • devono prendere una decisione entro 4 mesi (entro 3 settimane se hai diritto di fare domanda utilizzando la tessera professionale europea) dal ricevimento della domanda
  • sono tenute a fornire spiegazioni se decidono di respingere la domanda.

Se le autorità competenti ritengono che vi siano differenze sostanziali tra i requisiti per ottenere le qualifiche nel paese di origine e quelli del paese ospitante, potrebbero chiederti di superare un test attitudinale o di effettuare un tirocinio. In tal caso, prenderanno una decisione definitiva soltanto quando avrai soddisfatto tali condizioni aggiuntive.

Se sei invitato a soddisfare condizioni aggiuntive per dimostrare la validità delle qualifiche, dovresti poter scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento. Per alcune professioni, tuttavia, le autorità competenti possono esigere specificatamente una delle due condizioni.

Se non prendono una decisione entro 4 mesi, puoi contattare i servizi di assistenza UE  https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/nextpage?redirectTo=yea&uuid=2742879268cf33a20627fbcd045223a9&languageCode=it&origin=yec_pq

o gli sportelli nazionali per le qualifiche professionali. Se questi non sono in grado di aiutarti, puoi rivolgerti ai tribunali nazionali.

I principali permessi di soggiorno