- al cittadino straniero che ha un visto d’ingresso per “ricongiungimento familiare”, oppure un visto d’ingresso per “familiare al seguito”, o ancora un visto per “ricongiungimento al figlio minore”;
- al cittadino straniero che risiede sul suolo italiano da almeno un anno e si è sposato, in Italia, con un cittadino italiano, oppure con uno di uno Stato membro dell’Unione Europea, o ancora con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante;
- al cittadino che ha già un permesso di soggiorno (di qualsiasi tipo) e vuole ricongiungersi con un familiare che soggiorna regolarmente in Italia. Il permesso di soggiorno posseduto viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione avviene in Italia, senza dover tornare nel proprio Paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno che si possiede;
- al genitore straniero di minore italiano residente in Italia;
- al familiare straniero di un rifugiato.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
Matrimonio di un cittadino straniero con un cittadino italiano
Il cittadino straniero, una volta che si è sposato in Italia con un cittadino italiano, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino clandestino o irregolare.
Se possiede un permesso di soggiorno per qualsiasi altro motivo potrà richiedere la conversione del proprio permesso in un permesso per motivi familiari utilizzando il kit da spedire in Questura tramite gli uffici postali abilitati.
Se, invece, non possiede alcun permesso di soggiorno il cittadino straniero non può essere espulso e può comunque chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari recandosi direttamente in Questura, Ufficio Centrale, per richiedere il permesso.
In questo caso la documentazione da presentare:
- marca da bollo;
- 4 foto formato tessera;
- autocertificazione del cittadino italiano attestante la convivenza e l’avvenuto matrimonio;
- fotocopia del passaporto.
Questo permesso viene rilasciato solo dopo aver effettuato gli accertamenti sulla reale convivenza presso l’abitazione dichiarata al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Cosa succede se rifiutano il rilascio del permesso
Contro il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari si può presentare ricorso al giudice del Tribunale del luogo in cui si risiede. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Revoca del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno rilasciato è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza, a meno che dal matrimonio non siano nati figli.
Bisogna tener presente che in caso di matrimonio di cittadino straniero con cittadino italiano, la legge italiana prevede il diritto al rilascio della “carta di soggiorno del familiare di cittadino Ue”, presentando in Questura oppure inviando il kit tramite gli uffici postali abilitati, la stessa documentazione prevista per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conversione del permesso di soggiorno
in caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.